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Il castello di Trocchio
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Il
castello di Trocchio nell'inquisizione del 1270
La
prima volta che si trova citato il nome del castello di Trocchio
è attorno alla metà del sec. X, quando i Conti di Teano,
approfittando dell’assenza dei monaci di Montecassino dal loro
territorio, dopo la fuga a Teano nell’883, avevano invaso gran
parte della Terra di S. Benedetto “fino al colle vicino al
monastero, chiamato Torocclus”.
Un’altra menzione è contenuta nel diploma con cui Papa Vittore
II° nell’anno 1057 confermava tutte le proprietà appartenenti
all’Abbazia di Montecassino; il suddetto diploma è riportato
parzialmente dal Gattola nelle “Accessiones”
ove tra l’altro si legge: …”Inter alia vero coenobio nostra
castella haec confirmat: in primis ad pedem Montis S. Salvatoris,
quod est S. Germani, S. Petri, Piniatari, Plumbarola, S. Stefani,
S. Giorgii, S. Apollinaris, Vallisfrigida, S. Andreae, Bantra
Comitalis, Bantra Monacisca, Junctura, S. Angeli, Turucculum,
S. Victoris, S. Petri in Flia, Cervara, Vallis Rutunda, S. Heliae,
Sarraciniscum, Conca Capriata, Francilione, S. Johannis, S.
Benedicti Minoris, S. Johannis in Capua”. Altri diplomi e
privilegi di papi e imperatori riportano ancora il nome Turucculum
chiamato anche: Torroclus, Terruculi, Terrucoli, Terrucculi,
Terruculo, Torocclu, Toroculi, Toroculo, Teruculum, Torocclum,
Torocclus, Toroclum, Torrocolo, Toruculum. Ancora oggi è
possibile leggere il nome Torocclu, insieme a quello di Cocuruzzu,
Caminus, S. Johannes de Currenti, Caspuli, Rocca de Vandra, Vandra,
S. Petrus in Flia, San Victor, Cervarium, e Sanctus Helias, sul
terzo pannello della prima valva della Porta Bronzea dell'abbazia
cassinese, fatta costruire nel 1066 dall’Abate Desiderio a
Costantinopoli; su questa porta, fatta ampliare dall'abate
Oderisio II nel 1124, sono riportati anche i 47 castelli e 560
Chiese di proprietà dell’Abbazia di Montecassino.
È nel periodo delle grandi pestilenze del XV° secolo, che
colpirono l'Italia meridionale, che il nome di Trocchio non viene
più citato. Lo ritroviamo nel novembre del 1601 insieme a quello
della universitas di Cervaro a cui era stato annesso col nome di
Cervaro-Trocchio.
Pensiamo
di fare cosa gradita riportare dai “ Regesti”
di Bernardo I Abbate la “Inquisitio fatta in Toroculo” nell’anno 1270 con il testo
originale e la traduzione a fronte.
«Inquisitio
facta in Toroculo».
An.
1270, die 7 Decembris. fol. 40a.
«Eodem
anno die dominico. VII. Decembris. XIIII. Ind. Inquisitio facta in
Castro Toroculi de mandato dicti domini Abbatis de iuribus et
conditionibus suprascriptis. ad petitionem et instantiam dicti
Magistri Bruni archidyaconi Sancti Germani yconomi, syndici et
procuratoris dicti Monasterii, presente Landone Iohan. De Raymundo syndico dicti Castri.
– Iohannes de Notario iuratus et interrogatus de iuribus et
condicionibus hominum Castri Toroculi in quibus predicti homines
generaliter astricti sunt et obligati Monasterio seu Curie Casino.
Ex municipali et antiqua consuetudine seu lege optenta in eodem
Castro necnon et de redditibus eorundem. et quibus etiam
possessiones ipsorum hominum astricte sunt eidem Monasterio. dixit
quod homines eiusdem Castri qui habent boves tenentur annuatim (ad
easdem operas ac Castrum Cervarium). Item et ille qui habet boves
tenetur eidem Curie annuatim prestare duas gallinas et unam spallam
porci, si habet porcum, in Nativitate domini. Si vero caret porco
nichilominus tenetur ad predictas duas gallinas et eodem modo in
resurrectione domini tenetur prestare alias duas gallinas eidem
curie et casatam unam et duos panes. Si autem caret bubus tenetur
tantummodo Prestare eidem Curie gallinam unam in Nativitate domini
pro domo sua spallam unam porci si habet porcum et aliam unam
gallinam in resurrectione domini et nichilominus casatam cum
predictis duobus panibus. Item homines eiusdem Castri exceptis illis
exinde habent fracitiam (sic) tenentur prestare eidem Curie
glandaticum de porcis. videlicet quatuor grana pro scrofa et pro
porco magno quatuor grana, excepto de illo porco quem habet
deputatum et destinatum pro domo sua ad occidendum eum. de quo
reddit spallam eidem Curie ut dictum est. nec reddit de eo grana
predicta. Item reddunt glandaticum de porcis parvulis qui
vadunt extra cum porcis Magnis ad pascendum eodem modo pro quolibet
ipsorum parvulorum prestantur et redduntur duo grana que prestatio
fit in festo Sancte Marie de Augusto. Ante vero quam vadant extra ad
pascendum nichil solvunt pro eisdem parvulis. Item generaliter
homines eiusdem Castri qui non habent exinde francitiam tenentur
eidem Curie prestare… terraticum de possessionibus de grano, ordeo
et milio; … in magisia … deducentur granum ab ipsis farris et de
ipso grano prestatibur terraticum. Item
de vineis … tenentur prestare terraticum musti ... de tribus
partibus unam partem … Nullus Homo … potest seu debet construere
montanum seu molendinum sine mandato seu licentia Maioris Curie
Casinensis». Curia potest pro aedificiis suis incidere de
lignaminibus hominum Castri. Tenentur semel in anno praestare
procurationem abbati ad Castrum venienti, et pecuniam pro
consecratione abbatum; tenentur etiam servire in exercitu abbatis.
«Ipse recordatur predicta a tempore sui recordi quod est de
octaginta annis.»
Presbiter Blasius addidit de subventione danda Abbati ad Pontificem vel
Regem vocato, de tertiara sumenda de bonis quae integre venditit
homo derelinquens castrum, si vero bona partim vendit non sumiter
tertiaria, nisi de ultima particula quando a praedicto distrahitur.
Eadem lex servatur de bonis possessis in castro seu territorio ab is
qui extra abbatiam habitant. Non redduntur operae nisi de bobus
domitis; ratione glandatici quatuor grana pro scrofa quae filios
habet, pro porcastra filios non habente duo grana praestantur; pro
parvulis porcellis quando extrahuntur extra in campis unum granum,
anno vero completo quatuor grana dantur. Sequuntur testes
archipresbyter Landus, Girardus, presbyter Landus, Simeon de
Florecta, Benedictus Iohannis de Alfusso, Nicolaus de Alfusso,
presbyter Matheus, Nicolaus de Onufrio, Leonardus de Laurentio, qui
de arboribus incidendis per dominos Casinenses dixit hoc non licere
nisi de voluntate hominum castri, Matheus de Notario, Iohannes de
palmer., Matheus de Maynar., Iacobus de Antonio, et Nicolaus Marrosa
qui «dixit se nichil scire nisi ex auditu quia iuvenis erat».
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Il castello di Trocchio: particolare delle
mura
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“Nello (stesso) anno 1270, nel giorno di Domenica 7
Dicembre. XIV indizione, fu effettuata una inquisizione nel castello
di Trocchio su incarico del Maestro Bruno arcidiacono e
amministratore di San Germano, procuratore e rappresentante del
Monastero, alla presenza di Giovanni Landone di Raimondo, sindaco
dell’università in questione eletto per l’università dello
stesso castello. Giovanni, dopo aver prestato giuramento, e dopo
essere stato interrogato da un Notaio sui diritti e le condizioni
degli uomini del castello di Trocchio cui sono generalmente legati
ed obbligati nei confronti del Monastero e della Curia Cassinese,
per antica consuetudine municipale o per legge concessa al castello
anche sui loro redditi e su quali dei loro possedimenti sono legati
al Monastero. Il (sindaco) riferì che gli abitanti del castello che
posseggono buoi sono obbligati a dare ogni anno le
stesse prestazioni degli abitanti di Cervaro.
Chi possiede dei buoi è tenuto a dare alla Curia ogni anno due
galline e, se possibile un maiale, anche un prosciutto nel giorno di
Natale. Chi poi possiede un maiale è comunque tenuto a dare le due
galline e allo stesso modo a Pasqua è tenuto a dare altre due
galline, una forma di formaggio e due pagnotte alla stessa. Curia.
Se poi non ha buoi è obbligato comunque a dare alla Curia una
gallina a Natale per la propria casa e un prosciutto se possiede un
maiale, e un’altra gallina a Pasqua oltre al formaggio e alle due
pagnotte. Allo stesso modo gli abitanti del castello, eccetto coloro
che hanno l’esenzione, sono tenuti a versare alla Curia il
glandatico sui maiali vale a dire a versare quattro grani per ogni
scrofa e quattro per ogni maiale grande ad eccezione di quel maiale
che è stato scelto per essere ucciso per la propria casa del quale
consegna il prosciutto alla Curia come è stato precisato in
precedenza e non paga dunque per questo maiale i quattro grani.
Ugualmente paga il glandatico per i piccoli maiali che escono
all’aperto al pascolo con i maiali grandi e allo stesso modo per
ognuno di questi stessi maialini vengono pagati due grani che
vengono versati nel giorno di Santa Maria di Agosto [15 Agosto].
Invece nulla viene pagato per i maialini che ancora non vanno al
pascolo. Ancora, generalmente, gli abitanti della città, che non
hanno esenzione, sono tenuti a dare alla Curia il terratico sui
possedimenti sul grano, orzo e miglio; nella maggese si separi il
grano dal farro e su quello stesso grano sia dato il terratico.
Ugualmente, per ciò che riguarda i vigneti, sono tenuti a dare il
terratico sul mosto nella misura di un terzo. Nessun cittadino puó
né deve costruire frantoi o mulini senza un ordine o
l’autorizzazione della Curia Maggiore di Cassino. La Curia puó,
per i propri edifici, tagliare legna degli abitanti del castello.
Questi, poi, sono tenuti una volta l’anno, quando l’abate si
reca in città, a preparare una cerimonia e a versare del denaro per
la consacrazione degli Abati. Essi sono per altro tenuti a prestare
servizio nell’esercito dell’Abate. «Lo stesso ricorda che le
cose riferite risalgono al tempo dei suoi ricordi cioè a 80 anni».
Il sacerdote Blasio aggiunge, inoltre, un contributo che deve essere
dato all’Abate quando è convocato presso il Pontefice o presso il
Re e, ancora, che una parte dei beni, venduti integralmente da un
cittadino che lascia la città, deve essere acquistata nella misura
di un terzo. Se, invece, i beni sono venduti a “pezzi” non viene
acquisito il terzo se non sull’ultima particella quando è venduta
dal predetto cittadino. La medesima legge va osservata sui beni
posseduti nel castello o nel territorio da coloro che abitano fuori
dai confini dell'Abbazia. Non vengono prestati servigi se non sui
buoi domestici; per il glandatico vengono pagati quattro grani per
ogni scrofa con piccoli e due grani per una senza piccoli; per i
piccoli maiali bisogna pagare un grano quando vengono fatti uscire
fuori nei campi, mentre quattro grani al compimento di un anno.
Seguono nella veste di testimoni gli arcipreti Lando e Girardo, il
presbitero Lando, Simeone di Foresta, Benedetto Giovanni di Alfonso,
il presbitero Matteo, Nicola di Onofrio, Leonardo di Lorenzo il
quale, riguardo agli alberi da tagliare dai Signori Cassinesi
[abati], dice che ciò non è consentito se non per volontà degli
abitanti del castello. [Ancora come testimoni] Matteo di Notario,
Giovanni di Palmer., Matteo di Maynar., Giacomo di Antonio e Nicola
Marrosa il quale «disse di non sapere nulla se non per sentito dire
poiché era troppo giovane».
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Fernando Sidonio e Antonio Riefoli
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Chronica Sacri Monasterii Casinensis,
di Leone Ostiense, in M.G.H., 34, a cura di H. Hoffmann,
Hannover, 1980; II, 1, pag. 166-167: “ ... usque ad monticulum monasterio proximum, qui Torocclus dicitur”.
E. Gattola, Ad historiam
Abbatiae Cassinensis Accessiones, Venetiis, Coleti, 1734;
pag. 157.
H. Bloch, Monte Cassino in
the Middle Ages, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma
1986, I, pag. 193.
A. M. Caplet, Regesti
Bernardi I Abbatis Casinensis Fragmenta, Roma 1890, n. 84,
pag. 37 sg.
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Da
Studi Cassinati - anno I° - n° 2 - ottobre 2002
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